Da https://www.marcelloveneziani.com/wp-content/uploads/2017/09/autonomia-referendum-675-675x275_Fotor-620×275.jpg

Le “osservazioni” dell’ANPI sul prossimo referendum consultivo lombardo-veneto sono state espresse il 14 settembre in un comunicato del suo organismo dirigente, il Comitato Nazionale. Questo, «preso atto che il 22 ottobre i cittadini delle Regioni Veneto e Lombardia saranno chiamati a votare sui quesiti proposti dalle due Regioni, con cui, in sostanza, si chiedono maggiore autonomia e maggiori poteri; sentiti i dirigenti provinciali e regionali delle due Regioni interessate, osserva:

i due quesiti, pur diversi nella forma, hanno carattere meramente consultivo e mirano ad ottenere ciò che è previsto, in altra forma, dalla Costituzione italiana, che disciplina il sistema delle autonomie, per quanto interessa in questo caso, con gli articoli 5 e 116 e, in particolare in quest’ultimo articolo, con la norma che prevede espressamente la possibilità che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite ad altre Regioni con legge dello Stato, su iniziativa delle Regioni interessate, sentiti gli Enti locali”.


Il Regno Lombardo-Veneto dipendeva dall’impero austriaco, e nacque per volontà del Congresso di Vienna (1814-1815), che avviò in Europa la restaurazione dell’ancien régime dopo gli sconvolgimenti della Rivoluzione francese e la sconfitta di Napoleone (http://www.lafilatelia.it/lombardoveneto/images/mappa.jpg)

Si tratta, dunque, di referendum – continua il comunicato del Comitato nazionale dell’ANPI – sprovvisti di qualsiasi utilità e comportanti oneri di spesa notevoli, su obiettivi che possono essere già raggiunti in altro modo, nelle opportune sedi e forme istituzionali.

Basterebbe questo per indurre l’ANPI ad estraniarsi rispetto a tali consultazioni.

Non può esimersi, tuttavia, l’ANPI dall’osservare che il sistema delle autonomie non solo è regolato da diverse disposizioni specifiche, a cominciare dall’art. 5 e da tutta la parte che riguarda i rapporti tra i poteri centrali, le Regioni e i Comuni, ma rientra anche nella disciplina generale di cui all’art. 2, che impone a tutti (cittadini e istituzioni) “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Ogni questione attinente alle autonomie non può ispirarsi a criteri particolaristi ed egoistici, ma deve potersi ricondurre anche ai doveri di solidarietà di cui, appunto, all’art. 2.

Ogni cittadino è libero di votare come crede, ma farà bene a tener presente, sempre, i princìpi che si ricavano, in modo indiscutibile e chiarissimo, dalla Carta Costituzionale».